Entro il 15 dicembre 2009 gli enti associativi dovranno ottemperare ad un nuovo adempimento: la compilazione e l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate del "MODELLO EAS" , il Modello per la comunicazione dei dati relativi ai fini fiscali introdotto dall'art. 30 del Decreto legge 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge 2/2009. La circolare n. 45/E dell'Agenzia dell'Entrate, emanata il 29 ottobre 2009, contiene al proprio interno elementi chiarificatori per quanto concerne la compilazione del modello EAS. La prima parte esonera le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni che non svolgono attivitą commerciale; pertanto da una prima lettura (come d'altronde era stato interpretato) le associazioni che sono in possesso solamente del codice fiscale non sarebbero obbligate alla compilazione del relativo modello. Ma la circolare prosegue nella spiegazione e rileva che anche le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni ed in possesso solamente del codice fiscale debbono compilare tale modello se percepiscono corrispettivi specifici a fronte della propria attivitą (per semplicitą espositiva tutte le associazioni che svolgono corsi a pagamento nei confronti dei soci). Pertanto rientrano nell'obbligo di compilazione di tale modello tutte le realtą sportive che svolgono attivitą verso i soci tramite corsi a pagamento, anche associazioni che non hanno partita iva. Sono esonerate dalla compilazione le associazioni sportive con solo codice fiscale iscritte al Coni che percepiscono esclusivamente quote di adesione. Le associazioni sportive, con o senza p.iva, che non sono iscritte al Coni o ad altri albi come specificato nella circolare n.45/E, dovranno compilare il modello per intero. |