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La normativa vigente impone a chiunque intenda svolgere un’attività sportiva comunque regolamentata di sottoporsi ad una visita medica differenziata per le singole discipline sportive, presso un servizio pubblico, convenzionato o accreditato di medicina dello sport per il praticante un’attività agonistica. Per il praticante attività non agonistica la visita medica ed il relativo certificato competono al medico di base. Il certificato di idoneità sportiva non agonistica è generico,senza obbligo di indicazione dello sport praticato ed è valido per praticare più sport non agonistici. Anche se richiedono qualche perdita di tempo e se non sempre le strutture sono rapide nel predisporne lo svolgimento, gli accertamenti sanitari non devono essere vissuti come seccanti adempimenti burocratici ed il certificato medico come un inutile, seppure indispensabile “pezzo di carta”. Si tratta invece di una verifica importante dello stato di salute dell’atleta, delle condizioni psico-fisiche di partenza, un momento fondamentale per impostare un’attività adeguata e corretta e per verificare periodicamente le modifiche da essa indotte; la visita può quindi diventare una verifica accurata, per lo meno annuale, del proprio fisico e del giusto dosaggio dell’attività. Il parere del medico, meglio se specialista, è importante per valutare anche le attitudini specifiche e scegliere quindi la disciplina più confacente alle caratteristiche del singolo ed un piano di attività opportunamente calibrato. Le controindicazioni assolute alla pratica sportiva sono assai rare e comunque una buona visita medica consente di valutare anche attività alternative. Lo sport infatti, oltre che ottimo strumento di promozione della salute e di prevenzione delle “malattie del benessere”, può rappresentare anche uno strumento di terapia e di riabilitazione.

COMPITI DELL’ASSOCIAZIONE

Come detto, la regolarità di ogni attività sportiva comunque regolamentata (tesseramento) è subordinata all’accertamento dell’idoneità sulla base delle normative vigenti. Pertanto al Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica spetta la responsabilità giuridica in materia. Egli ha il compito di: 1) richiedere all’atleta al momento del tesseramento il certificato medico corrispondente alla normativa; 2) Conservare i certificati presso la sede sociale per cinque anni. Tale limite è esplicitamente previsto per l’attività agonistica, ma per estensione è valido anche per quella non agonistica.

N.B. - I certificati hanno validità annuale dalla data di rilascio.


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